Pesca di frodo con attrezzatura A.R.A.

Con l’avvento di internet e la possibilità di caricare in rete ogni tipo di video molte persone hanno portato in evidenza “involontariamente” le proprie attività e abitudini.

Appena abbiamo trovato questo video siamo rimasti pietrificati, stiamo ancora ricercando se anche in Florida esiste una legge che vieti la pesca con l’attrezzatura A.R.A. (Auto- Respiratori-Aria).

Nel frattempo vi riportiamo parte di un articolo di un importante portale italiano dedicato alla disciplina della pesca in apnea che delucida le leggi attualmente in vigore in Italia.

Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione.

La pesca subacquea, sia sportiva che professionale, è ammessa esclusivamente in apnea (artt. 128 e 128 bis del Regolamento). A fini di sicurezza, in tutti i casi “è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l’esercizio della pesca subacquea”.
L’articolo seguente del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) chiarisce meglio la questione del trasporto di fucili e bombole: “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea”. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo”.

La norma di quest’ultimo comma ha inizialmente generato molta incertezza nella sua applicazione: gli organi di controllo finirono per intenderla nel senso che la pesca subacquea poteva esercitarsi esclusivamente con barca appoggio e barcaiolo al seguito.
La conseguenza di questa interpretazione non era da poco: di fatto, veniva proibita la pesca subacquea con immersione da terra, molto praticata dagli appassionati; inoltre, anche chi si recava a pesca con la barca appoggio, doveva farsi assistere sempre da un secondo a bordo del mezzo. La cosa suscitò non poche polemiche, anche perché se la legge avesse voluto introdurre una limitazione così importante non lo avrebbe certamente fatto in modo così implicito, servendosi della seconda parte di un articolo che si occupava della sicurezza del pescatore subacqueo.
Non a caso, infatti, lo stesso Ministro (al tempo: della Marina Mercantile) intervenne con la famosa Circolare n. 6227201 del 23/07/1987, nella quale chiarì che l’articolo di legge in questione riguardava esclusivamente i subacquei che “si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione” e che non si applicava al “pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l’ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra”.

Riassumendo: se non si hanno bombole a bordo non occorre farsi assistere da un barcaiolo né detenere una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo; inoltre, non esiste alcuna norma che proibisca di immergersi direttamente da terra senza barca appoggio. Per controbattere eventuali contestazioni basate sull’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249 vi consigliamo di stampare la circolare cliccando su questo link e selezionando “Stampa” dal menù File di I. Explorer; vi consigliamo di portare la stampa in gommone per esibirla a chi vi contestasse l’assenza di assistente a bordo o di specifica cima per il recupero del subacqueo.

Per il resto, basta ricordare che la violazione delle disposizioni dell’art 128 ter è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro.

Pier Paolo "Gus" Liuzzo

Mi chiamo Pier Paolo Liuzzo. Vivo a Tortona, una piccola città in provincia di Alessandria, a metà strada tra Milano e Genova. Pilota di linea ed amante del mare; di quello che conserva e racchiude fra le sue acque.

https://www.gusdiver.com

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